(massima n. 1)
L'inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma quinto, c.p.p., e decorrente dal giorno di presentazione dell'istanza di riesame al tribunale, comporta la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva e l'immediato riacquisto dello status libertatis da parte dell'interessato, a nulla rilevando né che il successivo termine decadale previsto dal comma nono del medesimo articolo sia stato rispettato, né che quello complessivo di quindici giorni dalla presentazione della richiesta non sia stato superato, né, infine, che la rilevazione dell'evento caducatorio nel corso del procedimento incidentale di impugnazione dell'ordinanza coercitiva sia mancata. (In motivazione la S.C. ha, peraltro, osservato, che l'autonomo rilievo attribuito alla violazione del primo termine decadenziale di cinque giorni, ai fini della perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva, pur quando la pronuncia del giudice intervenga tempestivamente entro il termine massimo di quindici giorni dalla presentazione della richiesta di riesame, appare disarmonico in riferimento all'effetto di garanzia di habeas corpus che la legge ha voluto assegnare alla disciplina complessiva del riesame, che sembra indicare con chiarezza la strumentalità del primo termine perentorio rispetto alla funzione essenziale di garanzia che ai termini e alle correlate sanzioni processuali ricollega il sistema vigente).