(massima n. 1)
Chi si sia impossessato, mediante furto, di una carta di credito o analogo documento, non può rispondere, per il solo fatto dell'acquisito possesso, anche del reato di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modif. in legge 5 luglio 1991, n. 197, fermo restando che il furto può invece concorrere con il detto reato qualora questo venga realizzato nelle diverse forme dell'utilizzazione o dell'alterazione.