(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimità è consentito all'imputato ed al pubblico ministero formulare davanti al collegio, nei preliminari dell'udienza, una richiesta di applicazione della pena concordata ancorché sulla precedente diversa proposta del medesimo imputato non sia intervenuto il consenso della parte pubblica; e ciò in quanto la nuova richiesta deve considerarsi ammissibile ed efficace essendo decaduta, per il mancato assenso dell'ufficio requirente, solo la precedente prospettazione come tale e non già la manifestazione di volontà di esercitare la facoltà accordata dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14.