(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione non può applicare d'ufficio la confisca di cui all'art. 19 L. 28 febbraio 1985 n. 47, e ciò in quanto tale misura — che ha natura di sanzione amministrativa obbligatoria, automatica ed accessoria all'accertamento, anche pattizio, di una lottizzazione abusiva — non è assimilabile all'omonima misura di sicurezza patrimoniale cui si riferisce l'art. 676 c.p.p., il quale indica in modo tassativo le competenze del giudice dell'esecuzione per le quali è consentito il procedimento de plano, nella cui stessa natura è implicita la procedibilità d'ufficio; ne consegue che ai fini dell'applicazione in executivis della predetta sanzione è necessaria l'istanza di parte, da trattare con la procedura di cui all'art. 666 c.p.p.