(massima n. 1)
Ogni contrasto che impedisca la prosecuzione del procedimento va eliminato con la procedura del conflitto: la nozione dei «casi analoghi», prevista dall'art. 28, comma 2, c.p.p., non deve, infatti, essere intesa in senso restrittivo, poiché la legge ha voluto, invece, l'intervento della Corte di cassazione per risolvere prontamente tutte quelle situazioni che determinino un arresto del procedimento non altrimenti eliminabile. (Nella fattispecie, ciascuno dei giudici appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, ai quali era stata presentata identica richiesta di liquidazione dei compensi professionali ex lege n. 217/90, reputava di non essere competente a rendere la decisione).