(massima n. 2)
Integra il delitto di furto il comportamento di colui che, essendo solo formale intestatario di un libretto di risparmio bancario, se ne impossessi, sottraendolo al reale proprietario, che lo custodiva presso di sé. Invero, la semplice intestazione del titolo non ha natura costitutiva del diritto in esso rappresentato, ma ha, viceversa, mera funzione strumentale in ordine all'espletamento delle operazioni bancarie che con esso possono essere compiute, sulla base di un negozio fiduciario, intercorso tra il predetto intestatario ed il reale proprietario del libretto; tale negozio, del quale può essere fornita prova, tra le parti, con qualsiasi mezzo, non produce, per sua stessa natura e per le finalità che lo hanno determinato, l'effetto di trasferire la proprietà o il possesso del deposito bancario, né del documento rappresentativo dello stesso.