(massima n. 1)
In tema di abuso di ufficio, č idonea a integrare la violazione di legge rilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 323 c.p. la inosservanza da parte del pubblico ufficiale del dovere di motivazione del provvedimento e della forma scritta imposti dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e, ancor prima, dall'art. 7 della L. 9 maggio 1989, n. 168. (Fattispecie nella quale un rettore di una Universitā aveva conferito numerosi incarichi retribuiti di consulenza e assistenza legale a un professionista in forma verbale e senza previa audizione e interpello del consiglio di facoltā).