(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione č obbligato a procedere all'unificazione delle pene concorrenti quando le questioni connesse al cumulo siano sollevate nel procedimento previsto dall'art. 666 c.p.p. e, in particolare, quando il provvedimento di unificazione presuppone la pregiudiziale statuizione in materia di revoca dei benefici o su altre questioni che incidano sulla determinazione della pena da unificare.