(massima n. 1)
Secondo la formulazione della norma dell'art. 323 c.p. introdotta con l'entrata in vigore della L. 16 luglio 1997, n. 234, la condotta criminosa si concreta nella violazione di norme di legge o di regolamento, con la conseguenza che sono incompatibili la contemporanea realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale per il privato — realizzato, nel caso, con la violazione di norme urbanistiche — e di un interesse della comunità, dato che da una condotta realizzata dagli amministratori di un ente territoriale, in violazione di norme poste e presidio di un generale interesse pubblico, può derivare solo un danno per la collettività, con esclusione di ogni altro profilo derivante da una diversa valutazione discrezionale ad opera degli amministratori pubblici. (Nella specie la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di abuso di ufficio — del quale ha ravvisato oltre che la realizzazione del vantaggio ingiusto per il privato anche l'elemento intenzionale — nell'adozione di una delibera comunale di approvazione di una convenzione con un privato con la quale l'ente territoriale consentiva la costruzione di un edificio in spregio alle norme urbanistiche in cambio della cessione di un'area al comune, da asservire all'uso pubblico).