(massima n. 1)
Pur prescindendo la figura dell'innovato art. 323 c.p. dalle patologie dell'atto amministrativo e rimanendo la condotta integrata dall'ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto procurato nello svolgimento delle funzioni in violazione di norme di legge o di regolamento, la condotta da prendere in considerazione deve inerire all'esercizio del potere attribuito dalla normativa di base dell'ufficio di cui fa parte il pubblico ufficiale. E, trattandosi di funzione, cioč di potere attribuito in vista di uno scopo pubblico, che del potere medesimo costituisce la causa intrinseca di legalitą, si ha violazione di legge non solo quando la condotta sia stata svolta in contrasto con le forme, le procedure, i requisiti richiesti, ma anche quando essa non si sia conformata al presupposto stesso da cui trae origine il potere, caratterizzato, a differenza dell'autonomia negoziale, dal vincolo di tipicitą e di stretta legalitą funzionale. Pertanto il potere esercitato per un fine diverso da quello voluto dalla legge, e quindi per uno scopo personale od egoistico, e comunque estraneo alla pubblica amministrazione, si pone fuori dello schema di legalitą e rappresenta nella sua oggettivitą offesa dell'interesse tutelato. (Fattispecie relativa all'invio da parte di un assessore comunale di una missiva indirizzata al sindaco ed alla giunta comunale con la quale si lamentava la condotta del comandante dei vigili urbani).