(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 666, secondo comma, c.p.p., che prevede come causa di inammissibilitą la mera riproposizione di una richiesta gią rigettata, basata sui medesimi elementi, costituisce principio di carattere generale, applicabile anche al di fuori del procedimento di esecuzione per il quale č dettata. (Fattispecie, nella quale la corte d'appello, dinanzi alla quale pendeva il procedimento per la celebrazione del giudizio di secondo grado, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di espulsione dal territorio dello Stato di uno straniero, condannato in primo grado per traffico di ingenti quantitą di stupefacenti, in quanto analoga istanza era stata respinta con precedente suo provvedimento. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito, aggiungendo che frattanto era anche sopravvenuta la legge 6 marzo 1998 n. 40, abolitrice dell'istituto dell'espulsione dello straniero a sua richiesta, per cui tale espulsione comunque non sarebbe stata praticabile.