(massima n. 1)
Nel caso in cui il procedimento d'appello si svolga con il rito camerale, secondo la previsione dell'art. 599, comma primo, c.p.p. non si verifica alcuna nullitą se l'imputato appellante che sia detenuto non sia stato tradotto in udienza, nel caso in cui egli non abbia fatto espressa richiesta di partecipare all'udienza stessa e tale richiesta non sia stata portata a conoscenza dell'autoritą che procede in tempo utile.