(massima n. 1)
Il fatto che il pubblico ministero debba trasmettere prima al Gip e poi al tribunale del riesame i decreti autorizzativi che legittimano le intercettazioni, pena l'inutilizzabilità di esse, non comporta che il tribunale del riesame, dinanzi al quale nulla sia eccepito dalla parte, debba motivare sulla presunta carenza di motivazione dell'ordinanza autorizzatoria delle intercettazioni stesse. Ed invero, il procedimento penale è caratterizzato da una serie di situazioni potenzialmente causa di inutilizzabilità di atti, rispetto alle quali il giudice che nulla di irregolare rilevi ed avanti al quale nessuna eccezione sia sollevata, non è tenuto a motivare in negativo al fine di dar conto dell'accertamento della regolarità degli atti stessi. Ne consegue che non può per la prima volta essere proposta dinanzi alla Corte di cassazione la questione relativa alla valutazione della motivazione con la quale il Gip abbia accolto la richiesta di intercettazione del P.M.