(massima n. 1)
La procedura della definizione concordata della pena, di cui all'art. 599, comma quarto, c.p.p. presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, «patteggiata» fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello. Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello: con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello oggetto di rinuncia, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, ult. parte, c.p.p. (Fattispecie in cui, positivamente apprezzato l'accordo delle parti sulla rideterminazione della pena, la S.C. ha ritenuto improponibile il motivo di ricorso concernente l'erronea qualificazione giuridica del fatto come omicidio doloso anziché preterintenzionale, siccome coinvolto irretrattabilmente nella definizione concordata).