(massima n. 1)
La indebita celebrazione del giudizio d'appello nelle forme di cui all'art. 599 c.p.p. anziché in quello dell'udienza pubblica dà luogo, per il combinato disposto di cui agli artt. 598 e 471, comma 1, c.p.p., ad una nullità da qualificarsi, peraltro, come relativa, e quindi soggetta alle previsioni di cui all'art. 182 c.p.p.; ne consegue che detta nullità, se non tempestivamente eccepita dalle parti presenti nel giudizio di appello, non può essere poi dedotta come motivo di ricorso per cassazione.