(massima n. 1)
A norma dell'art. 666, comma 6, c.p.p. al procedimento di esecuzione sono applicabili le disposizioni sull'impugnazione, ed in particolare quella di cui all'art. 597, comma primo, in tema di appello, ripetuta al comma primo dell'art. 609 per il ricorso per cassazione, secondo cui la cognizione del giudice del gravame č limitata ai punti della decisione investiti dai motivi di impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice dell'esecuzione che, a fronte di un incidente di esecuzione con cui il P.M. aveva contestato soltanto la liquidazione delle spese di conservazione liquidate al custode di un ciclomotore, ha aumentato d'ufficio l'indennitā di custodia).