(massima n. 1)
Relativamente al giudice dell'udienza preliminare non puņ porsi alcuna questione di incompatibilitą con riferimento ai provvedimenti dallo stesso assunti anteriormente alla detta udienza, in quanto egli non compie una valutazione contenutistica dell'accusa e delle prove, ma č chiamato a valutare solamente la domanda di giudizio formulata dal P.M., e pertanto č estraneo all'udienza preliminare il concetto stesso di «giudizio», che va riservato solo al procedimento che pervenga ad una decisione di merito. (Nella specie il giudice dell'udienza preliminare aveva in precedenza emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'indagato ed aveva successivamente rigettato l'istanza di revoca di tale provvedimento).