(massima n. 1)
Le questioni gią dedotte con l'atto di appello ed in quella sede investite da motivi cui l'appellante abbia definitivamente rinunziato concludendo l'accordo previsto dall'art. 599 quarto comma c.p.p., sono improponibili con il ricorso per cassazione. Fanno eccezione le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, o concernenti vizi dello stesso procedimento camerale di appello. (Fattispecie in tema di eccepita revoca implicita della costituzione di parte civile, che la Corte non ha ritenuto far parte delle questioni rilevabili di ufficio).