(massima n. 1)
Nella previsione dell'art. 323 c.p., come novellato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, l'interesse proprio — in presenza del quale il pubblico ufficiale ha l'obbligo di astensione, che già non derivi da specifica disposizione — non solo non deve essere inteso come il vantaggio di natura patrimoniale, la cui realizzazione perfeziona il delitto di abuso d'ufficio, ma non è neppure sinonimo di lucro o di utilità, per cui comprende ogni interesse personale, anche non economico e del tutto affettivo, quale la finalità di favorire altri quando da ciò derivi per l'agente una situazione di vantaggio nella sfera personale delle sue relazioni sociali ed amicali.