(massima n. 1)
Nella fase di appello del giudizio abbreviato, che si svolge in camera di consiglio ai sensi degli artt. 443 ult. comma e 599 c.p.p., l'udienza č rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato, che ha manifestato la volontā di comparire. La condizione di persona sottoposta allo speciale programma di protezione previsto dalla legge n. 82/91 non configura una causa impeditiva permanente, ma postula soltanto la necessitā di coordinare e rendere compatibile il regolare corso della giustizia con le esigenze di sicurezza delle persone protette. (Nella fattispecie gli organi di polizia preposti alla tutela avevano assicurato tempestivamente l'accompagnamento in udienza del prevenuto).