(massima n. 1)
La nuova formulazione della fattispecie di abuso di ufficio ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234 implica che la condotta abusiva del pubblico ufficiale rilevi solo quando sia stata posta in essere in violazione di legge o di regolamento. Non integra tale elemento la mancata osservanza, nel rilascio di una concessione edilizia, delle prescrizioni di un piano regolatore, atto che non ha natura né di legge né di regolamento. Tale mancata osservanza non assume rilievo nemmeno sotto il profilo della violazione delle norme di legge che prescrivono che il rilascio delle concessioni edilizie debba essere conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, perché ciò contrasterebbe con i principi costituzionali della riserva di legge e della determinatezza della fattispecie incriminatrice: infatti, ciò facendo, si finirebbe per integrare il precetto penale con altre fonti, senza che tale operazione sia stata predefinita dal legislatore quanto alla natura della disciplina richiamata, al suo contenuto e agli ambiti di applicazione.