(massima n. 1)
A differenza dell'art. 323 previgente che configurava l'abuso di ufficio come reato a consumazione anticipata, incentrato sul dolo specifico, sulla finalitą di procurare a sč o ad altri un ingiusto vantaggio, o di arrecare ad altri un danno ingiusto, il legislatore del 1997 ha configurato l'abuso di ufficio come reato di danno, richiedendo che venga procurato a sč o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecato un danno ingiusto, cosģ da spostare in avanti la realizzazione della fattispecie. La tipicitą del fatto, quindi, con la «novella», non viene pił affidata al contenuto di un dolo specifico ma a precise prescrizioni con forme vincolate di condotta. Nella nuova formulazione, della norma che č caratterizzata dalla necessitą dell'evento, l'abuso č punito pertanto a titolo di dolo generico, per di pił caratterizzato dal requisito della intenzionalitą, restringendosi, in tal modo, l'operativitą del momento soggettivo al dolo di evento inteso come situazione corrispondente ad un'assoluta omogeneitą tra momento rappresentativo e momento volitivo, con esclusione, quindi, della rilevanza del c.d. «dolo eventuale». (Fattispecie in tema di rilascio di autorizzazione da parte dell'assessore alla urbanistica, in violazione della legislazione vigente).