(massima n. 1)
Deve ritenersi responsabile di abuso di ufficio (art. 323 c.p. nella formulazione introdotta dalla L. 16 luglio 1997, n. 243) sotto il profilo di una condotta posta in essere in violazione di legge, il libero professionista, cui un ente pubblico (nella specie: camera di commercio) affidi l'incarico dello studio e dell'elaborazione di un progetto relativo all'arredo dei propri uffici e della realizzazione delle opere inerenti, qualora compia, nello svolgimento dell'incarico, attivitā che favoriscano un prossimo congiunto. Posto, infatti, che il conferimento di tale incarico attribuisce al libero professionista la qualifica di pubblico ufficiale, la predetta attivitā deve considerarsi posta in essere in violazione dell'obbligo di fedeltā, dal quale l'assuntore dell'incarico č legato all'ente, e dal quale deriva il dovere di astenersi in presenza di interessi dei soggetti indicati dall'art. 323 c.p. (Nella specie il libero professionista aveva predisposto un progetto per l'acquisizione di arredi venduti da una societā della quale era socio un prossimo congiunto).