(massima n. 1)
In tema di abuso d'ufficio, secondo la formulazione dell'art. 323 c.p. nel testo risultante dall'art. 1 della L. 16 luglio 1997, n. 234, sussiste il reato solamente se, per effetto dell'indebita condotta posta in essere dall'agente mediante un comportamento tipico, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbiano effettivamente procurato a sč o ad altri un ingiusto profitto di carattere patrimoniale ovvero abbiano arrecato ad altri un danno ingiusto, i quali devono essere specificamente voluti dallo stesso agente e debbono essere posti in essere in rapporto di diretta, ancorché non esclusiva, derivazione dalla violazione di norme ovvero dalla violazione del divieto di astensione. In mancanza, il reato non potrā dirsi consumato, potendo risultare, tuttavia, configurabile il tentativo punibile, ricorrendone tutti i presupposti e le condizioni di cui all'art. 56 c.p. (Fattispecie nella quale il sindaco aveva autorizzato la realizzazione di una pista di go-kart dopo che l'opera era stata giā realizzata ed era da tempo funzionante, nella quale si č ritenuto che non poteva derivare dall'autorizzazione un vantaggio di cui il beneficiario giā non godesse).