(massima n. 1)
Presupposto per la configurabilità di un conflitto di competenza è la contemporanea cognizione, o il contestuale rifiuto di prendere cognizione, del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, da parte di due o più giudici. Inoltre, il conflitto deve essere attuale, e non soltanto possibile, non essendo ammessa una denuncia di parte finché il giudice non sia stato investito della cognizione sul fatto. Ne consegue che, allorquando il Gip, investito di una richiesta di archiviazione, abbia restituito gli atti al P.M. affinché questi provveda a trasmetterli ad altro P.M. ritenuto competente, il P.M. da ultimo ricevente non è legittimato a chiedere al proprio Gip di elevare conflitto negativo di competenza, e il conflitto così sollevato deve, perciò, essere dichiarato insussistente.