(massima n. 1)
Quando la nullitā investe singole clausole di un contratto collettivo (al quale č applicabile la disciplina della nullitā parziale di cui all'art. 1419 codice civile), per il principio della conservazione del contratto, che costituisce la regola nel sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullitā deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata la quale, all'uopo, č tenuta a dimostrare che la clausola colpita da nullitā non ha esistenza autonoma, ma č in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullitā.