(massima n. 1)
Non può essere considerato abnorme — quale che sia, nel merito, la sua fondatezza — il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari, in limine litis, la nullità del decreto che ha disposto il giudizio, ritenendo ravvisabile una delle cause che, per legge, possono dar luogo a detta nullità. In presenza di un tale provvedimento, poi, quand'anche il giudice dell'udienza preliminare ritenga che la nullità non sussiste, non rientrando il caso fra quelli che possono dar luogo alla configurabilità di un conflitto proprio, ai sensi dell'art. 28, comma primo, c.p.p., non può che trovare applicazione il principio di cui all'art. 28, comma secondo, seconda parte, stesso codice, secondo il quale, nei «casi analoghi», verificandosi contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.