(massima n. 1)
In tema di abuso di ufficio commesso per procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale, come previsto dall'art. 323, comma secondo, c.p., prima delle modifiche apportate dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, si ha vantaggio patrimoniale in tutti i casi in cui l'abuso sia finalizzato a creare una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale facenti capo a un determinato soggetto, indipendentemente dall'effettivo incremento economico. Tale fattispecie č quindi integrata dalla condotta di un componente di una commissione esaminatrice che elude la prescrizione dell'anonimato della prova scritta allo scopo di valutare pił favorevolmente un candidato, e quindi procurare ad esso un ingiusto vantaggio patrimoniale.