(massima n. 1)
Non dą luogo ad incompatibilitą, ai sensi dell'art. 34 c.p.p., il fatto che il giudice del dibattimento, in forza della c.d. «competenza accessoria», abbia, nella fase degli atti preliminari al giudizio apertasi con l'emissione del decreto di cui all'art. 429 c.p.p., provveduto negativamente su istanze in materia de libertate; il che, manifestamente, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, e 25, comma 1, della Costituzione.