(massima n. 1)
La perdita di efficacia della misura cautelare, prevista dall'art. 309, comma decimo, c.p.p. per il caso, fra gli altri, in cui non abbia avuto luogo nei termini prescritti la trasmissione al tribunale del riesame degli atti a suo tempo presentati dal pubblico ministero al giudice, ai sensi dell'art. 291, comma primo, c.p.p., non si verifica per il solo fatto che si sia dato luogo ad una trasmissione soltanto parziale degli atti summenzionati. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che l'effetto caducatorio potesse farsi derivare dalla mancata trasmissione delle dichiarazioni delle persone offese e dei referti medici, posto che il contenuto di tali atti era ricavabile dall'informativa di reato della polizia giudiziaria, regolarmente trasmessa).