(massima n. 1)
Il potere del presidente del tribunale di sorveglianza di dichiarare inammissibile l'istanza del condannato (nella specie di affidamento in prova al servizio sociale) ai sensi dell'art. 666 c.p.p. č limitato ai casi in cui tale istanza sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero quando essa sia identica ad altra richiesta, basata sui medesimi elementi, giā rigettata. La verifica dell'inesistenza delle condizioni richieste dalla legge non deve implicare una valutazione sul merito dell'accoglibilitā della domanda, ma deve riguardare unicamente i presupposti minimi indefettibili, in assenza dei quali la domanda non potrebbe mai trovare accoglimento. (Fattispecie nella quale il presidente del tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza del condannato, per essere questi sottoposto a procedimento penale. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che tale pronuncia travalicasse i suoi poteri).