(massima n. 1)
È lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità, per cui l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa, non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico.