(massima n. 1)
In materia di riesame delle misure cautelari, pure dopo le modifiche introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 332, spetta al pubblico ministero la scelta degli atti (o di alcune parti di essi) da presentare al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 291 c.p.p. e la sanzione di nullitą prevista dall'ultimo comma dell'art. 309 riguarda l'omessa trasmissione di tali atti e non di quelli (o delle parti non trasmesse) che il pubblico ministero abbia ritenuto di tenere «coperti» ai fini delle ulteriori indagini.