(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 292, comma secondo ter, c.p.p., in base alla quale l'ordinanza cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato, non impone al giudice — in sede di applicazione della misura — la indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive — in sede di riesame — la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la non pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina delle specifiche allegazioni difensive contrastanti obiettivamente con gli elementi accusatori.