(massima n. 1)
Deve ritenersi osservato il disposto di cui all'art. 309, comma quinto, c.p.p., nella parte in cui prescrive la trasmissione entro cinque giorni, da parte dell'autoritą procedente al tribunale del riesame, degli atti a suo tempo presentati a norma dell'art. 291, comma primo, c.p.p., nel caso in cui, entro il termine anzidetto, il pubblico ministero, quale autoritą procedente, senza dar luogo alla trasmissione degli atti in questione, comunichi che i medesimi sono gią stati inviati allo stesso tribunale a seguito di altra richiesta di riesame avanzata da un coimputato. Verificandosi detta ipotesi, il termine di dieci giorni entro il quale il tribunale deve poi adottare la propria decisione decorre dalla data della suddetta comunicazione e non da quella del precedente invio degli atti.