(massima n. 1)
Ai fini dell'osservanza del termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., deve aver luogo la «trasmissione degli atti» da parte dell'autoritą giudiziaria procedente al tribunale del riesame, č sufficiente che prima della scadenza del detto termine si provveda all'invio degli atti medesimi, nulla rilevando che questi pervengano poi al tribunale a termine gią scaduto.