(massima n. 1)
La perdita di efficacia della misura conseguente all'omessa trasmissione nel termine di cinque giorni degli atti al tribunale del riesame secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 309 c.p.p., č riferibile esclusivamente agli atti inviati a suo tempo al Gip con la richiesta di emissione della misura. La omessa trasmissione, unitamente a tali atti, di atti successivi o diversi, atterrā eventualmente alla regolaritā della procedura e alla utilizzabilitā delle prove, ma non innesta il meccanismo di perdita di efficacia del provvedimento restrittivo sancito dall'art. 309 c.p.p. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto ininfluente la trasmissione tardiva della documentazione relativa alle notifiche e agli avvisi di deposito al difensore, non essendo peraltro in discussione la mancata conoscenza da parte dell'indagato del provvedimento restrittivo e la relativa prova).