(massima n. 1)
In materia di riesame delle misure cautelari, la qualificazione di «sopravvenuti» (quinto comma dell'art. 309 c.p.p.), si riferisce ad elementi non conosciuti al momento dell'istanza ex art. 291 primo comma c.p.p., e ricomprende anche gli elementi venuti a conoscenza del P.M. dopo la scadenza del termine di cinque giorni, di cui al citato art. 309 quinto comma c.p.p.