(massima n. 1)
Deve essere escluso che possa considerarsi elemento favorevole sopravvenuto, ai sensi dell'art. 309 comma quinto c.p.p., l'interrogatorio di garanzia, nel quale l'indagato si limiti a contrastare il fondamento degli addebiti mossigli e che dunque si produca la perdita di efficacia del provvedimento cautelare (ai sensi dell'art. 309 comma dieci c.p.p. come modificato dalla legge n. 332 del 1995), per effetto della mancata trasmissione del relativo processo verbale. L'interrogatorio, infatti, non č atto che per sua natura porti costantemente elementi a supporto della difesa, potendo in astratto contenere una confessione, o un alibi smentito da altri dati certi che si risolve in danno per l'indagato, o la menzione di circostanze che, alla luce di altre, aggravano il quadro indiziario.