(massima n. 1)
L'assenza del pubblico ministero all'udienza camerale prevista dall'art. 666 c.p.p. non č causa di nullitā assoluta ed insanabile e deve, pertanto, essere dedotta dalla parte privata che intenda dolersene e che sia presente, entro il termine fissato dall'art. 182, comma secondo, c.p.p.