(massima n. 1)
Anche un solo indizio può consentire di desumere l'esistenza del fatto ignoto purché sia talmente preciso da necessariamente condurre a questo sul piano logico, senza la mediazione di altri indizi. L'art. 192, comma secondo, c.p.p., infatti non esige che gli indizi siano più di uno ma si limita a richiedere che gli stessi siano gravi, precisi e concordanti, solo quando nessuno degli indizi esistenti, considerato disgiuntamente dagli altri, consenta di risalire al fatto ignoto.