(massima n. 1)
Qualora il giudizio di appello debba svolgersi in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., richiamato dall'art. 599 c.p.p., sussiste ipotesi di nullitā per mancata presenza del difensore dell'imputato solamente in quanto la stessa sia conseguenza dell'omissione della notifica dell'avviso della data dell'udienza; una volta notificato tale avviso č irrilevante l'assenza del difensore, anche se determinata da legittimo impedimento, essendo questo previsto quale causa di rinvio solo per il dibattimento.