(massima n. 2)
In tema di riesame dei provvedimenti applicativi di una misura cautelare, la mancata trasmissione al tribunale della libertà di uno o più atti tra quelli trasmessi al Gip con la richiesta di emissione della misura non determina automaticamente nessuna nullità processuale ed è irrilevante se la decisione del tribunale prescinde dal contenuto di quell'atto. A tale mancanza può darsi rilievo solo quando abbia in concreto influito sulla correttezza e sulla legittimità della decisione, non essendo ipotizzabile la presunzione che, in assenza di tali atti, si sia necessariamente verificato uno dei casi di cui all'art. 606 c.p.p.