(massima n. 1)
Il potere attribuito al giudice del merito, ai sensi degli artt. 118, 210 e 213 c.p.c., di ordinare, su istanza di parte o d'ufficio, l'acquisizione di prove nel processo, configurando un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., non può essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i limiti previsti nelle citate disposizioni. Pertanto, poiché la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. — ove le parti non possano acquisirle direttamente — riguarda soltanto atti o documenti della P.A. in senso stretto — con esclusione degli enti pubblici economici quali gli istituti di credito — fuori di tale ipotesi l'ordine di esibizione alla parte o ad un terzo può essere emesso dal giudice solo su istanza di parte (actio ad exibendum), nei modi e con i limiti fissati dall'art. 210 citato.