(massima n. 1)
In tema di procedimento di riesame, gli «atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p.», cui fa riferimento l'art. 309, comma 5, c.p.p., e dalla cui ricezione da parte del tribunale decorre il termine di dieci giorni entro il quale deve intervenire la decisione, sono soltanto quelli di natura sostanziale, dai quali, cioč, siano ricavabili gli elementi di valutazione circa gli indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari e la scelta della misura pił adeguata, rimanendo, per converso, esclusi quelli aventi natura meramente processuale. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che tra gli atti in questione potesse rientrare la documentazione attestante l'avvenuta notifica al difensore dell'imputato latitante dell'avviso di deposito in cancelleria dell'ordinanza di custodia cautelare, ed ha pertanto ritenuto che non potesse farsi decorrere dal giorno della ricezione di detta documentazione, appositamente richiesta dal presidente del tribunale in aggiunta agli atti gią trasmessi, il termine di dieci giorni previsto dalla legge).