(massima n. 1)
Allorché lo stesso fatto č diversamente qualificato da due giudici e da tale diversitą conseguono competenze per materia differenziate, il conflitto positivo di competenza va risolto in favore del giudice che ha competenza per materia pił ampia, potendo quest'ultimo dare al fatto stesso una diversa e meno grave definizione giuridica e decidere, mentre l'opposto non č consentito al giudice che ha competenza per materia pił limitata. (Fattispecie relativa a simultanea presa di cognizione, da parte di pretore e di Gip presso il tribunale, di fatti determinanti turbativa di operazioni elettorali e sussunti dal primo nella figura di reato prevista dall'art. 102, comma secondo, D.P.R. n. 361 del 1957, e dal secondo nel delitto previsto dall'art. 100, comma primo, dello stesso D.P.R.).