(massima n. 1)
Poiché la partecipazione del condannato all'udienza del tribunale di sorveglianza nella quale si discuta di sua istanza (nella specie, di affidamento in prova al servizio sociale) non è necessaria, in quanto tale partecipazione è prevista solo per il difensore e il pubblico ministero, il suo impedimento assoluto a comparire, quantunque documentato, è irrilevante al fine della legittima celebrazione dell'udienza medesima. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la legittimità dell'udienza anche per l'assenza di una preventiva richiesta del condannato di essere sentito personalmente).