(massima n. 1)
Avverso il provvedimento di cui agli artt. 666, comma settimo, e 678 c.p.p. (nella specie, rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione di ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale) non è previsto alcun mezzo di impugnazione, né esso può ritenersi ricorribile sotto il profilo della sua diretta incidenza sulla libertà personale. Ne consegue che va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro di esso.