(massima n. 1)
Sono manifestamente infondate, in relazione agli artt. 101, comma secondo, e 107, commi terzo e quarto, Cost., le questioni di legittimitą costituzionale dell'art. 554 c.p.p., nella parte in cui impone al pubblico ministero di ottemperare all'ordine di formulazione dell'imputazione impostogli dal giudice per le indagini preliminari, e dell'art. 28 c.p.p., nella parte in cui esclude la possibilitą, per il pubblico ministero, di denunciare, anche nel caso anzidetto, conflitto con il giudice.