(massima n. 1)
In tema di riesame dei provvedimenti cautelari personali, l'art. 309 comma 5 c.p.p. nel prevedere gli obblighi di trasmissione di atti al tribunale della libertà, fa riferimento agli atti presentati a norma dell'art. 291 comma primo c.p.p., articolo che, oltre agli elementi favorevoli all'imputato, indica esplicitamente le deduzioni e memorie difensive già depositate. Nel caso in cui, dichiarata inefficace una misura di custodia, il Gip prima di disporla nuovamente a norma dell'art. 302 comma secondo, riceva atti difensivi in corso o al termine dell'interrogatorio, questi, se non ne fanno parte integrante, devono intendersi quali deduzioni e memorie difensive e perciò devono essere trasmesse al tribunale del riesame entro il termine indicato dall'art. 309 comma quinto c.p.p. pena la perdita di efficacia della misura.